Informative area lavoro
Di seguito forniamo una sintesi delle principali novità fiscali applicabili al reddito di lavoro dipendente e assimilato per l’anno 2026.
Per il periodo di imposta 2026 e seguenti, la seconda aliquota IRPEF viene ridotta dal 35% al 33% con un risparmio massimo per il contribuente pari a 440 euro.
Quindi gli scaglioni IRPEF sono 3 con le seguenti aliquote:
23% fino a 28.000,00 euro
33% da 28.000,00 euro e fino ai 50.000,00
43% oltre 50.000,00 euro
Il risparmio sopra indicato viene azzerato per chi ha un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, in quanto è prevista una riduzione pari a 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
Il limite di esenzione giornaliero per i buoni pasto elettronici è elevato da 8 a 10 euro.
Come per il 2025, anche per il 2026 e 2027 è confermato il limite di esenzione dei fringe benefit a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di 2.000 euro, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
N.B: l’applicazione del trattamento di miglior favore è subordinata all’invio di apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota da applicare alle somme erogate in ottemperanza ad accordi di II livello per l’erogazione dei premi di risultato viene ridotta dal 5% al 1%.
L’applicazione del regime fiscale sostitutivo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto, nell’anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, non è superiore a 80.000 euro;
il premio di risultato da erogare è inferiore a 5.000 euro.
La Legge finanziaria introduce la detassazione, per il solo 2026, degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.
Tale misura si applica solo ai dipendenti del settore privato che nell’anno d’imposta 2025 hanno conseguito un reddito non superiore a 33.000 euro.
Pertanto, sugli incrementi retributivi la cui corresponsione è prevista nell’anno 2026 è dovuta una imposta sostitutiva ed omnicomprensiva (IRPEF ordinaria e addizionali) pari al 5%.
Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche su tali importi.
Per l’anno 2026 è prevista la detassazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione o di indennità spettanti ai dipendenti per prestazioni lavorative in orario notturno, giornate festive o a turni.
Il beneficio, pari all’applicazione di un’imposta sostituiva del 15% (anziché le aliquote IRPEF ordinarie), è riconosciuto alle seguenti condizioni:
assenza di rinuncia scritta presentata dal dipendente,
dipendenti con reddito nell’anno d’imposta 2025 non superiore a 40 mila euro,
nel limite annuo di 1.500 euro dovuti per:
maggiorazioni e indennità per lavoro notturno,
maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,
indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
Restano esclusi dal beneficio:
i dipendenti del settore turistico alberghiero che beneficiano già del trattamento integrativo speciale,
i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità.
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 è previsto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
del comparto del turismo,
consistente nella esclusione dalla formazione del reddito di una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il beneficio è riconosciuto alle seguenti condizioni:
richiesta scritta presentata dal dipendente,
reddito 2025 del dipendente non superiore a 40 mila euro.
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