Circolari, aggiornamenti, eventi e formazione
Questa sezione è il tuo punto di riferimento per restare aggiornato su tutto ciò che conta davvero per la tua azienda. Circolari operative, approfondimenti, eventi e percorsi formativi pensati per darti strumenti concreti, tempestivi e affidabili. In Studio Pozzi crediamo che conoscere sia il primo passo per decidere bene. Per questo investiamo in contenuti che aiutano imprenditori e HR a orientarsi, a cogliere le opportunità e a capire quando è il momento di fermarsi, ricalibrare e ripartire con una direzione chiara e una guida esperta al proprio fianco.
Informative area fiscale
CONTROLLO DI GESTIONE: LA BUSSOLA PER GUIDARE L’IMPRESA VERSO UNA MAGGIORE REDDITIVITÀ
In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, gestire un’azienda “a vista” non è più sufficiente. Oggi, imprenditori e professionisti hanno bisogno di strumenti concreti per comprendere in tempo reale l’andamento della propria attività e prendere decisioni consapevoli. È qui che entra in gioco il controllo di gestione: non un semplice adempimento, ma un vero e proprio alleato strategico.
Il controllo di gestione consiste in un insieme di processi e strumenti che permettono di monitorare costantemente i principali indicatori aziendali: ricavi, costi, marginalità e, soprattutto, flussi di cassa. Tenere sotto controllo il cash flow significa sapere sempre se l’azienda è in grado di far fronte ai propri impegni finanziari, evitando tensioni di liquidità che possono compromettere anche realtà economicamente sane.
Uno degli aspetti più rilevanti è l’analisi dei costi. Spesso le imprese conoscono il fatturato, ma non hanno una visione chiara della struttura dei costi e di quanto ogni prodotto o servizio contribuisca realmente al risultato finale. Attraverso un controllo puntuale, è possibile individuare inefficienze, sprechi o aree poco redditizie, intervenendo con tempestività.
Allo stesso modo, monitorare la marginalità consente di orientare le scelte strategiche: quali prodotti spingere, quali mercati presidiare, quali investimenti sostenere. Non si tratta solo di “tagliare i costi”, ma di ottimizzare le risorse per generare valore. Un’impresa che conosce i propri numeri è un’impresa che può pianificare, crescere e affrontare con maggiore sicurezza le sfide del mercato.
Il controllo di gestione non deve essere visto come un’attività complessa o riservata alle grandi aziende. Anche le piccole e medie imprese possono trarne enormi benefici, adottando strumenti semplici ma efficaci, come report periodici, budget previsionali e analisi degli scostamenti.
Infine, è importante sottolineare che il controllo di gestione è un processo continuo. Non basta analizzare i dati a fine anno: è necessario un monitoraggio costante, che permetta di correggere la rotta in corso d’opera. In questo modo, l’imprenditore non subisce gli eventi, ma li governa.
In conclusione, investire nel controllo di gestione significa dotarsi di una bussola per orientare le decisioni aziendali. In un mercato incerto, la differenza tra chi cresce e chi resta indietro sta proprio nella capacità di leggere i numeri e trasformarli in azioni concrete.
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Eventi
Formazione e condivisione: strumenti concreti per affrontare le novità su TFR e previdenza complementare
Il 27 aprile 2026 si è tenuto un incontro formativo promosso e organizzato da Studio Pozzi, in collaborazione con Allianz SpA e l’Agenzia Allianz Luca Sirtori Assicurazioni.
L’evento, dal titolo “TFR e riforma previdenziale – impatti, opportunità e ruolo dell’impresa”, ha rappresentato un momento di aggiornamento particolarmente utile alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che stanno già incidendo – e incideranno sempre più – sulle dinamiche finanziarie, organizzative e gestionali delle aziende.
Uno dei punti centrali trattati riguarda l’evoluzione nella gestione del TFR in azienda, soprattutto in relazione al progressivo rafforzamento del meccanismo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Si tratta di un cambiamento che impatta direttamente sulla liquidità aziendale, imponendo alle imprese una pianificazione più attenta e strutturata nel medio-lungo periodo.
Parallelamente, le novità normative coinvolgono in modo significativo anche i lavoratori. In particolare, sono stati approfonditi i nuovi termini e le modalità con cui il dipendente può esprimere la propria scelta sulla destinazione del TFR, nonché gli effetti del meccanismo di silenzio-assenso. Temi che richiedono oggi, più che mai, una corretta informazione e una comunicazione chiara all’interno delle organizzazioni.
In questo contesto, la sinergia tra consulenza del lavoro e competenze assicurativo-finanziarie si conferma un valore strategico. L’approccio congiunto proposto durante l’incontro ha infatti consentito di offrire alle aziende non solo un’analisi normativa, ma anche suggerimenti operativi concreti e strumenti pratici per supportare decisioni consapevoli, sia dal lato aziendale sia da quello dei dipendenti.
Altro aspetto particolarmente rilevante è stato il focus sulla previdenza complementare e sugli strumenti di investimento collegati. Investire nella formazione dei dipendenti su questi temi non rappresenta soltanto un adempimento informativo, ma un vero e proprio investimento in capitale umano. Un lavoratore consapevole delle proprie scelte previdenziali è infatti più coinvolto, più sereno e maggiormente orientato alla stabilità.
È proprio in questa prospettiva che si concretizza un autentico modello “win-win”: da un lato, il dipendente percepisce attenzione e tutela da parte dell’azienda; dall’altro, l’impresa può rafforzare il proprio welfare aziendale, beneficiando di un clima interno più stabile, con effetti positivi in termini di retention e riduzione del turnover.
L’incontro si è infine distinto per il valore del confronto tra realtà imprenditoriali diverse. La condivisione di esperienze, criticità e soluzioni ha generato spunti operativi immediatamente applicabili, confermando quanto momenti di questo tipo siano fondamentali per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione le sfide poste dal nuovo scenario normativo e previdenziale.
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Informative area lavoro
CCNL chimica, gomma, vetro – PMI settore chimici | info 22/2026
In data 1° aprile 2026 le organizzazioni sindacali coinvolte nel rinnovo del CCNL Chimica, Gomma e Vetro – Piccola e Media Industria hanno sciolto la riserva in merito all’ipotesi di accordo del 23 febbraio 2026.
Pertanto, anche la parte normativa del CCNL trova applicazione con validità triennale sino al 31 dicembre 2028.
Di seguito si riportano le principali novità normative, rimandando al verbale di accordo di rinnovo per ulteriori approfondimenti.
Per il lavoro prestato in eccedenza rispetto ai parametri fissati nell’ipotesi di accordo si prevede quanto segue:
Fino al 30.04.2026
Dal 1.05.2026
Ferma restando la disciplina attualmente in vigore e quanto potrà successivamente essere stabilito dalla contrattazione a livello aziendale, la maggiorazione verrà riconosciuta a seguito del raggiungimento dell’orario medio settimanale che potrà essere realizzato anche come media su più cicli plurisettimanali.
Con l’ipotesi di accordo varia la disciplina relativa alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Infatti, le aziende, ad eccezione dei casi di infungibilità della mansione, potranno riconoscere le suddette richieste in misura pari al:
Il numero totale dei dipendenti si calcola prendendo in considerazione solo i lavoratori in forza a tempo indeterminato al momento della presentazione della richiesta.
Il lavoratore che svolge più mansioni riconducibili a livelli diversi viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore.
Il requisito fondamentale è che le attività ricomprese nella mansione superiore vengano svolte normalmente e continuativamente per almeno 6 mesi, attestando una professionalità acquisita anche tramite formazione specifica.
In caso di assenze per eventi di malattia o infortunio particolarmente gravi per natura o durata, il lavoratore può usufruire, previa richiesta scritta presentata anche per il tramite della RSU o su istanza delle OO.SS., di un periodo di aspettativa non superiore a 10 mesi, prorogabile con le medesime modalità, una sola volta per pari periodo.
I lavoratori certificati come disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 hanno diritto al prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo, il lavoratore non maturerà anzianità di servizio e non avrà diritto alla retribuzione.
Con il rinnovo del CCNL avviene il recepimento della Legge n. 106 del 18 luglio 2025 e, pertanto, dal 1° marzo 2026, i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a:
Le aziende riconoscono l’importanza sociale del reinserimento dei lavoratori disabili o divenuti non idonei alla mansione attribuita.
Pertanto, su richiesta del lavoratore, in prossimità della ripresa dell’attività lavorativa o a seguito della valutazione del medico competente, l’azienda si rende disponibile ad incontri finalizzati alla verifica delle condizioni di ricollocazione con l’assistenza delle RSU o, in assenza, con quella delle OO.SS. territoriali a cui il lavoratore ha conferito mandato. La procedura di verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di incontro e in tale periodo il dipendente percepirà la normale retribuzione.
A decorrere dal 1° marzo 2026, per il periodo di congedo parentale, l’indennità pari al 30% della retribuzione viene integrata dall’azienda fino al 60% (prima del presente rinnovo fino al 50%) della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi nell’arco dell’assenza.
Tale misura non trova applicazione per quei periodi di congedo parentale per il quale la normativa prevede già il riconoscimento di un’indennità superiore al 30% della retribuzione.
Per i lavoratori che, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, abbiano svolto delle attività formative il cui costo è stato sostenuto dall’azienda e dal quale è conseguito il rilascio di certificazioni o attestati professionali ai dipendenti, i termini del preavviso vengono incrementati di un mese, fatta salva la rinuncia da parte dell’azienda.
È modificata la disciplina che regola la richiesta di anticipo relativa al trattamento di fine rapporto.
L’azienda dovrà dare priorità alle prime richieste di anticipazione che rispettino le percentuali e le modalità applicative previste dalla legge. Successivamente potranno dare seguito a:
Qualora, per esigenze aziendali, sia richiesto ai lavoratori di indossare abiti differenti da quelli ordinari, ovvero dispositivi di protezione individuali per garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il tempo di vestizione/svestizione presso i locali aziendali è considerato orario di lavoro. In ogni caso, entro il limite di 10 minuti giornalieri, tali attività preparatorie alla prestazione lavorativa non hanno alcuna incidenza retributiva e contributiva.
Restano salve le condizioni di miglior favore già applicate a livello aziendale.
Nel caso in cui vengano esaurite le 10 ore di permesso per lo svolgimento delle assemblee sindacali, viene riconosciuta un’ora aggiuntiva di assemblea nel caso in cui i temi trattati nella stessa siano: materie di salute e sicurezza, previdenza complementare e/o rinnovo del CCNL.
Si ricorda che l’ora aggiuntiva di assemblea deve essere svolta durante l’orario di lavoro e in luoghi idonei messi a disposizione dall’azienda.
Le aziende dovranno stipulare una polizza assicurativa comprensiva dell’assistenza legale in favore dei lavoratori nominati e formati in qualità di preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. Non sono soggette a copertura assicurativa le ipotesi di responsabilità del preposto per dolo o colpa grave.
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Informative area fiscale
Imposta di bollo, esposizione in fattura e versamento | info n. 21/2026
Ricordiamo che l’imposta di bollo da 2€ va applicata sulle fatture e sui documenti di importo complessivo superiore a euro 77,47 relativi alle seguenti operazioni (articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972):
L’imposta di bollo è dovuta dal soggetto che emette la fattura, mentre il destinatario risponde in solido per il pagamento.
Con la risposta ad alcuni interpelli l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo non può in alcun caso essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente. Pertanto, anche quando viene riaddebitata in fattura (ricordiamo essere facoltà e non obbligo), essa costituisce una componente assimilata ai compensi o ai ricavi e dunque concorre alla determinazione del reddito.
Ne consegue che il riaddebito dell’imposta di bollo non rientra tra le anticipazioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, ma concorre alla formazione dei ricavi o compensi e deve essere assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile alla prestazione principale. Nonostante tale orientamento abbia natura interpretativa in quanto ad oggi non sono intervenute modifiche normative al testo unico delle imposte indirette, Vi invitiamo ad attenervi da subito a questa indicazione dell’Agenzia.
Riepiloghiamo le scadenze relative al versamento dell’imposta di bollo:

(*): Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**): Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Riportiamo anche i codici tributo da utilizzare per il versamento con mod. F24:
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Eventi
TFR e previdenza integrativa | info n. 20/2026
La Legge Finanziaria 2026 ha introdotto rilevanti novità in tema di gestione del TFR e di adesione alla previdenza complementare.
Il 16 maggio 2026 scade il primo termine per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS maturato dal gennaio 2026 e non devoluto alla previdenza complementare.
Il versamento riguarda le aziende che nell’anno 2025 hanno avuto una media occupazionale di 60 dipendenti.
Nei prossimi anni è già prevista la riduzione della media occupazionale che determina l’insorgenza dell’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS:
Oltre all’obbligo gestionale del TFR, dal 1° luglio 2026, è prevista la drastica riduzione del termine per la scelta del TFR.
Novità che riguarda tutte le aziende: per i neoassunti:
Il datore di lavoro è investito dell’onere di formare ed informare compiutamente il personale neoassunto affinché, nel termine di cui sopra, effettui la scelta di gestione del TFR: lasciarlo in azienda o devolverlo alla previdenza complementare.
In mancanza di scelta esplicita, il TFR del dipendente deve essere versato al fondo di previdenza complementare negoziale cioè quello legato al ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Lunedì 27 aprile alle 17, lo studio terrà un incontro formativo gratuito di divulgazione delle novità qui citate. È un’occasione importante per conoscere e attuare le scelte gestionali migliori.
📍 Dove: For You Hotel – Via Giuseppe Mazzini 3F, Cernusco sul Naviglio (MI)
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Informative area lavoro
Anzianità contributiva dei lavoratori dipendenti | info 19/2026
Con la presente intendiamo richiamare l’attenzione sul tema dell’anzianità contributiva dei lavoratori dipendenti in quanto si tratta di un argomento rilevante che ha una ricaduta pratica sull’individuazione delle regole da applicare per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
La Legge n. 335/1995 individua la data del 31 dicembre 1995 come “spartiacque” per l’applicazione di regole contributive diverse.
Infatti, per i lavoratori:
Privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996
ovvero coloro i quali, pur in presenza di contribuzione anteriore a tale data, abbiano optato per il sistema pensionistico contributivo sono soggetti al massimale contributivo annuo. Raggiunto tale massimale, è dovuta solo la contribuzione minore e non più la contribuzione ai fini pensionistici (IVS).
Con anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996
non viene applicato il massimale contributivo annuo e, pertanto, è dovuta la contribuzione (IVS e contributi minori) sull’intero ammontare dell’imponibile previdenziale annuo.
Il massimale contributivo previsto dall’INPS per l’anno 2026 è pari a 122.295,00 euro.
Si ricorda che l’anzianità contributiva non si acquisisce solo attraverso rapporti di lavoro che hanno originato contribuzione ma anche attraverso il riscatto degli anni di laurea, l’accreditamento del servizio militare o con periodi di contribuzione estera non ancora noti in Italia (ma noti al lavoratore).
Nello specifico ricordiamo che la Circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009 considera acquisita l’anzianità contributiva nell’ipotesi di prestazione del servizio di leva antecedentemente il 1° gennaio 1996 anche in assenza di domanda di riscatto.
Pertanto, come chiarito con la Circolare INPS n. 177/1996, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione dal lavoratore attestante la sua situazione contributiva al 31 dicembre 1995 e ciò è necessario sia in caso di nuove assunzioni che di variazioni rilevanti nella retribuzione dei lavoratori già in forza (ad esempio passaggio di livello, aumenti di retribuzione o riconoscimento di premi).
Si allega fac-simile della dichiarazione da far compilare al dipendente.
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