In data 1° aprile 2026 le organizzazioni sindacali coinvolte nel rinnovo del CCNL Chimica, Gomma e Vetro – Piccola e Media Industria hanno sciolto la riserva in merito all’ipotesi di accordo del 23 febbraio 2026.
Pertanto, anche la parte normativa del CCNL trova applicazione con validità triennale sino al 31 dicembre 2028.
Di seguito si riportano le principali novità normative, rimandando al verbale di accordo di rinnovo per ulteriori approfondimenti.
ORARIO DI LAVORO – MAGGIORAZIONI PER LAVORO ECCEDENTE
Per il lavoro prestato in eccedenza rispetto ai parametri fissati nell’ipotesi di accordo si prevede quanto segue:
Fino al 30.04.2026
- Nessuna maggiorazione per le ore di lavoro eccedenti l’orario medio settimanale e fino a 38,5 ore settimanali;
- Maggiorazione al 10% per le ore di lavoro oltre le 38,5 e fino alle 48 ore settimanali.
Dal 1.05.2026
- Maggiorazione al 10% per le ore di lavoro eccedenti l’orario medio settimanale di 37,5 ore e fino a 48 ore settimanali;
Ferma restando la disciplina attualmente in vigore e quanto potrà successivamente essere stabilito dalla contrattazione a livello aziendale, la maggiorazione verrà riconosciuta a seguito del raggiungimento dell’orario medio settimanale che potrà essere realizzato anche come media su più cicli plurisettimanali.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Con l’ipotesi di accordo varia la disciplina relativa alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Infatti, le aziende, ad eccezione dei casi di infungibilità della mansione, potranno riconoscere le suddette richieste in misura pari al:
- 4% fino a 50 dipendenti;
- 6% da 51 a 100 dipendenti;
- 8% oltre 100 dipendenti.
Il numero totale dei dipendenti si calcola prendendo in considerazione solo i lavoratori in forza a tempo indeterminato al momento della presentazione della richiesta.
CUMULO DI MANSIONI
Il lavoratore che svolge più mansioni riconducibili a livelli diversi viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore.
Il requisito fondamentale è che le attività ricomprese nella mansione superiore vengano svolte normalmente e continuativamente per almeno 6 mesi, attestando una professionalità acquisita anche tramite formazione specifica.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO
In caso di assenze per eventi di malattia o infortunio particolarmente gravi per natura o durata, il lavoratore può usufruire, previa richiesta scritta presentata anche per il tramite della RSU o su istanza delle OO.SS., di un periodo di aspettativa non superiore a 10 mesi, prorogabile con le medesime modalità, una sola volta per pari periodo.
I lavoratori certificati come disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 hanno diritto al prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo, il lavoratore non maturerà anzianità di servizio e non avrà diritto alla retribuzione.
LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, CRONICHE O INVALIDANTI
Con il rinnovo del CCNL avviene il recepimento della Legge n. 106 del 18 luglio 2025 e, pertanto, dal 1° marzo 2026, i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a:
- 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Tali ore di permessi saranno riconosciute al dipendente anche nel caso in cui sia il figlio minorenne a soffrire delle suddette patologie;
- Un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. In questo periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ma non ha diritto alla retribuzione e non matura anzianità di servizio. Decorso il periodo di congedo, se la mansione lo consente, il lavoratore ha diritto all’accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.
REINSERIMENTO DEI LAVORATORI DISABILI
Le aziende riconoscono l’importanza sociale del reinserimento dei lavoratori disabili o divenuti non idonei alla mansione attribuita.
Pertanto, su richiesta del lavoratore, in prossimità della ripresa dell’attività lavorativa o a seguito della valutazione del medico competente, l’azienda si rende disponibile ad incontri finalizzati alla verifica delle condizioni di ricollocazione con l’assistenza delle RSU o, in assenza, con quella delle OO.SS. territoriali a cui il lavoratore ha conferito mandato. La procedura di verifica dovrà concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di incontro e in tale periodo il dipendente percepirà la normale retribuzione.
MATERNITÀ
A decorrere dal 1° marzo 2026, per il periodo di congedo parentale, l’indennità pari al 30% della retribuzione viene integrata dall’azienda fino al 60% (prima del presente rinnovo fino al 50%) della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi nell’arco dell’assenza.
Tale misura non trova applicazione per quei periodi di congedo parentale per il quale la normativa prevede già il riconoscimento di un’indennità superiore al 30% della retribuzione.
PREAVVISO
Per i lavoratori che, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, abbiano svolto delle attività formative il cui costo è stato sostenuto dall’azienda e dal quale è conseguito il rilascio di certificazioni o attestati professionali ai dipendenti, i termini del preavviso vengono incrementati di un mese, fatta salva la rinuncia da parte dell’azienda.
ANTICIPO TFR
È modificata la disciplina che regola la richiesta di anticipo relativa al trattamento di fine rapporto.
L’azienda dovrà dare priorità alle prime richieste di anticipazione che rispettino le percentuali e le modalità applicative previste dalla legge. Successivamente potranno dare seguito a:
- Le seconde richieste di anticipazione presentate nel rispetto delle causali previste dalla normativa vigente;
- Le richieste di anticipazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione presentate prima della maturazione degli 8 anni di anzianità di servizio previsti dalla legge.
ABITI DA LAVORO
Qualora, per esigenze aziendali, sia richiesto ai lavoratori di indossare abiti differenti da quelli ordinari, ovvero dispositivi di protezione individuali per garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il tempo di vestizione/svestizione presso i locali aziendali è considerato orario di lavoro. In ogni caso, entro il limite di 10 minuti giornalieri, tali attività preparatorie alla prestazione lavorativa non hanno alcuna incidenza retributiva e contributiva.
Restano salve le condizioni di miglior favore già applicate a livello aziendale.
ASSEMBLEE SINDACALI
Nel caso in cui vengano esaurite le 10 ore di permesso per lo svolgimento delle assemblee sindacali, viene riconosciuta un’ora aggiuntiva di assemblea nel caso in cui i temi trattati nella stessa siano: materie di salute e sicurezza, previdenza complementare e/o rinnovo del CCNL.
Si ricorda che l’ora aggiuntiva di assemblea deve essere svolta durante l’orario di lavoro e in luoghi idonei messi a disposizione dall’azienda.
SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – PREPOSTI
Le aziende dovranno stipulare una polizza assicurativa comprensiva dell’assistenza legale in favore dei lavoratori nominati e formati in qualità di preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. Non sono soggette a copertura assicurativa le ipotesi di responsabilità del preposto per dolo o colpa grave.