Informative area lavoro
La Legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta. L’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di garantire che tali spese siano deducibili solo se effettivamente documentate. Vediamole nel dettaglio:
È stato previsto che da quest’anno le spese sostenute durante le trasferte non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP soltanto se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili. Si tratta di spese sostenute per:
vitto;
alloggio;
viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:
versamento bancario o postale;
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili.
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:
da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.
Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.
Ogni aggiornamento, ogni evento e ogni approfondimento che condividiamo nasce con uno scopo preciso: fornire strumenti concreti per affrontare le sfide di oggi e costruire con lucidità il domani. Esplora ciò che Studio Pozzi mette a disposizione per aiutare imprenditori e HR a prendere decisioni più consapevoli, sicure e strategiche.