Informative area lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, pubblicata il 31 dicembre 2020, è intervenuto in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità e delle categorie protette (ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della Legge n. 68/1999) per i datori di lavoro che fruiscono delle integrazioni salariali con causale COVID-19, mediante ricorso alla CIG, CIGD, al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterale, affermando la conformità di tale sospensione alla *ratio *della norma che disciplina la materia.
La durata della sospensione e conseguente ripresa dell’obbligo di assunzione sono direttamente connesse all’intervento dell’integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione:
all’attività lavorativa effettivamente sospesa,
al numero di ore integrate in ogni singola unità operativa,
alla quantità di orario.
Va da se che l’utilizzo sporadico dell’ammortizzatore sociale ovvero il suo uso limitato a pochi lavoratori non sospende l’operatività dell’obbligo di collocamento.
L’obbligo di assunzione è ripristinato al venir meno della situazione di crisi aziendale.
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