Novità per le associazioni sportive dilettantistiche | info n. 10/2018

Informative area lavoro

La legge di bilancio 205/2017, dal gennaio 2018, ammette la stipulazione di rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa** anche con le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro.**

**I compensi derivanti da rapporti di  co.co.co. **con tali società sportive vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione “IVS” alla gestione “ex ENPALS” e assumono fiscalmente la natura di **redditi assimilati **a quelli da lavoro dipendente (ex articolo 50 del TUIR).

Limitatamente alla contribuzione IVS, per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge in esame (quindi per il periodo 2018 – 2022), la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

I compensi derivanti dalle collaborazioni con associazioni e **società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi **(ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

L’altra importante novità relativa al settore sportivo dilettantistico riguarda il limite di esenzione reddituale. La Legge di Bilancio innalza da 7.500 a 10.000 euro la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito, purchè si tratti di attività ssvolta a livello amatoriale e non professionale. L’esenzione infatti non si applica se i compensi sono corrisposti per un’attività che costituisce l’occupazione principale di chi la presta.

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