Informative area lavoro
D.L. n. 87 del 12/07/2018 convertito in Legge n. 96 del 9/08/2018 su GU n. 186 del 11/08/2018
Il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, meglio noto come Decreto Dignità, è entrato in vigore il 14 luglio 2018 ed è stato convertito, con modifiche, nella Legge 96 del 9 agosto 2018 entrata in vigore il 12 agosto 2018. Queste le principali novità di interesse dei datori di lavoro
La Legge 96 di conversione del Decreto Dignità introduce un periodo transitorio per l’applicazione della nuova normativa per i contratti a termine stipulati ante 14 luglio 2018 e prorogati nel periodo 14 luglio – 31 ottobre 2018.
In sintesi le novità: riduzione della durata massima del rapporto: da 36 a 24 mesi; riduzione del numero di proroghe ammesse: da 5 a 4; introduzione delle causali a sostegno del termine modifica della sanzione per le proroghe oltre i 12 mesi senza causale: in questi casi i contratti si considereranno trasformati dalla data di superamento del termine di dodici mesi. Per le proroghe di contratti con durata già oltre i 12 mesi senza causale questi si trasformano a tempo indeterminato a partire dalla data della proroga.
Il bonus assunzioni giovani così come introdotto nella Legge di Bilancio 2018 è prorogato fino a tutto il 2020 per le assunzioni di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età.
Aumento dell’indennità di licenziamento Nell’ambito del contratto a tutele crescenti, è incrementato l’importo minimo dell’indennità risarcitoria. Per i datori di lavoro con forza occupazionale non superiore a 15 lavoratori, l’indennità minima è elevata a 3 mensilità (in precedenza erano 2). Resta invece ferma la misura massima pari a 6 mensilità. Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti su base locale o 60 dipendenti in sommatoria su tutto il territorio nazionale, la variazione riguarda sia il minimo che il massimo. Il minimo era 4 mensilità e viene elevato a 6. Il massimo era 24 e viene elevato a 36.
Contratto di somministrazione. Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, la Legge n. 96/2018 stabilisce che il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare, in sommatoria con gli altri rapporti a termine, complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, calcolati a decorrere dalla data del 1° gennaio dell’anno di stipula dei contratti in oggetto, o dalla diversa data in caso di attività avviata in corso d’anno.
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