Informative area lavoro
Il Decreto Liquidità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 ha confermato con l’art. 26 la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:
per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 20 luglio 2020;
per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020.
Non cambiano i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.
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