Informative area lavoro
Con il preciso scopo di rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite Mod. F24, la Legge 157 in vigore dal 25 dicembre 2019 impone la trasmissione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate di tutti gli F24 contenenti crediti in compensazione.
Tale obbligo è esteso ai sostituti d’imposta che portano in compensazione, sul modello F24, **i **crediti maturati a titolo di:
Bonus Renzi (codice tributo 1655),
Rimborsi derivanti da modello 730 (codici tributo 1631, 3796, 3797, ecc),
Compensazioni di crediti effettuati per il recupero di eccedenze di versamento di ritenute (rimborsi da conguaglio codici tributo 1627, 1669,1671, ecc).
La novità è immediatamente applicabile già dalla scadenza di pagamento del 16 gennaio 2020. Pertanto** non è più ammesso l’utilizzo dei servizi home banking per la trasmissione dei modelli F24 in cui siano inseriti i codici tributo a credito sopra elencati.**
Fino al mese di febbraio, in via transitoria, non saranno applicate sanzioni per errati inoltri.
L’obbligo del canale telematico riguarda anche i soggetti non titolari di partita IVA quali ad esempio i condomini.
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