Informative area lavoro
**ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO **
Legge n. 208 del 28/12/2015 su SO n. 70 della GU n. 302 del 30/12/2015 – Circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016
Facendo seguito alla nostra circolare n. 2/2016 in tema di Legge di Stabilità, torniamo sull’argomento delle agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro che, nel 2016, assumono o trasformano lavoratori a tempo indeterminato.
Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro, imprenditori e non, del settore privato. L’esonero contributivo si applica a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni, sia a tempo pieno che part-time, stipulati nel corso del 2016: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. L’agevolazione spetta nei confronti di tutte le categorie di lavoratori: impiegati, operai e dirigenti. L’esonero non spetta per: contratto di apprendistato, rapporto di lavoro domestico, rapporto di lavoro intermittente, rapporto di lavoro con lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, lavoratori per i quali siano già stati usufruiti sia il presente beneficio che il beneficio di cui art.1, comma 118 Legge 190/2014 agevolazione contributiva triennale avviata nel 2015) in relazione a precedenti assunzioni o trasformazioni, lavoratori che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 (dal 1.10.2015 al 31.12.2015) abbiano avuto in essere, con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, un contratto a tempo indeterminato. A tal fine vanno considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
DURATA DEL BENEFICIO L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Il nuovo beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro annui. L’importo massimo mensile dell’esonero contributivo è pari a 270,83 €. (euro 3.250,00/12 mesi).
CUMULABILITÀ DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO L’INPS precisa che l’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Esso è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali rientrano: il contributo concesso dalle Regioni o Province autonome per l’assunzione di soggetti disabili; l’incentivo pari a euro 5.000,00 una tantum per ogni assunzione o trasformazione di “giovani genitori”; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori che beneficiano dell’indennità Naspi; l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE LAVORATORI ISCRITTE NELLE LISTE DI MOBILITÀ I datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni /trasformazioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni: sia dell’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2016, che del 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore che permanga disoccupato e iscritto nelle liste di mobilità (nel caso in cui l’assunzione/trasformazione sia stata effettuata a tempo pieno)
CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO Il diritto al beneficio contributivo qui descritto è subordinato al rispetto dei principi generali finalizzati a garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione. Quindi non spetta in caso di:
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