Enasarco, aliquote e massimale 2018 | info n. 6/2018

Attualità

A decorrere dal 1/1/2018 il contributo previdenziale Enasarco passa dal 15,55% al 16%

La normativa impone alla mandante di trattenere dai compensi provvigionali una quota dei contributi che, sotto la propria responsabilità, è tenuta a versare alla Fondazione Enasarco entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell’anno successivo).

Il contributo Enasarco per gli agenti individuali e che svolgono l’attività sotto forma di società di persone è diviso in parti uguali tra l’agente e la mandante ed è fissato per il 2018 nella misura totale del 16 %.

Nel caso di agenti che operano sotto forma di società di persone, il minimale ed il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Il** minimo di contributi da versare** (indipendentemente dal fatturato) e il massimo delle provvigioni su cui applicare le aliquote variano di anno in anno.

Per quest’anno i minimali e i massimali sono pari a:

  • per gli agenti plurimandatari (che lavorano per più ditte) il minimale contributivo è pari a 418 euro, mentre il massimale provvigionale è pari a 25.000 euro;

  • per gli agenti monomandatari (che lavorano per una sola ditta) il minimale contributivo è pari a 836 euro, mentre il massimale provvigionale è pari a 37.500 euro.

Per gli agenti che operano sotto forma di società di capitali invece il contributo è fissato nella misura del 4% e va  diviso 3 % a carico della mandante e 1 % a carico dell’agente.

Si ricorda infine che i contributi devono essere calcolati su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo nell’ambito dello svolgimento della propria attività, incluse quindi le somme corrisposte a titolo di premio o di indennità di mancato preavviso e che il riferimento trimestrale, deve essere considerato per competenza (con riferimento quindi al trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente ai fini contributivi il momento del pagamento.

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