Informative area lavoro
Dal 1 luglio 2018 entra in vigore il divieto di pagamento in contanti di retribuzioni e compensi. Il divieto è esteso anche agli acconti.
Lo scopo della norma è il contrasto dell’uso, ancora presente in molte zone d’Italia, di corresponsione di somme inferiori rispetto alle risultanze della busta paga.
Datori di lavoro coinvolti
Sono investiti del divieto tutti i datori di lavoro ed i committenti, a prescindere dalla forma giuridica adottata.
Datori di lavoro esclusi
Restano esclusi dall’obbligo i datori di lavoro domestico e la Pubblica Amministrazione.
Altre esclusioni
Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
Lavoratori destinatari della tutela
Sono coinvolti i lavoratori aventi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), a tempo determinato, intermittente, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Somme da corrispondere con modalità tracciabile
Sono soggette al pagamento tracciabile tutte le retribuzioni e i compensi correnti, i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (sia esse derivanti da rapporti contrattuali o da cariche societarie), le mensilità supplementari, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra somma percepita in relazione al rapporto di lavoro.
Restano esclusi i rimborsi spese e gli anticipi di cassa per fondo spese.
Modalità di pagamento ammesso
Il pagamento della retribuzione o del compenso dovrà avvenire tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
bonifico bancario disposto sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento.
Sanzioni
Nel caso di utilizzo di pagamento in contanti della retribuzione o dei compensi o di modalità diversa che non consenta la tracciabilità, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro.
E’ importante poi segnalare che** la firma apposta sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento ma si qualifica solo come ricevuta di consegna.**
La prova del pagamento dovrà avvenire solo mediante esibizione della registrazione del pagamento tracciabile.
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