Divieto di pagamento retribuzioni in contanti | info n. 24/2018

Informative area lavoro

Dal 1 luglio 2018 entra in vigore il divieto di pagamento in contanti di retribuzioni e compensi. Il divieto è esteso anche agli acconti.

Lo scopo della norma è il contrasto dell’uso, ancora presente in molte zone d’Italia, di corresponsione di somme inferiori rispetto alle risultanze della busta paga.

Datori di lavoro coinvolti

Sono investiti del divieto tutti  i datori di lavoro ed i committenti, a prescindere dalla forma giuridica adottata.

Datori di lavoro esclusi

Restano esclusi dall’obbligo i datori di lavoro domestico e la Pubblica Amministrazione.

Altre esclusioni

Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

Lavoratori destinatari della tutela

Sono coinvolti i lavoratori aventi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), a tempo determinato, intermittente, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Somme da corrispondere con modalità tracciabile

Sono soggette al pagamento tracciabile tutte le retribuzioni e i compensi correnti, i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (sia esse derivanti da rapporti contrattuali o da cariche societarie), le mensilità supplementari, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra somma percepita in relazione al rapporto di lavoro.

Restano esclusi i rimborsi spese e gli anticipi di cassa per fondo spese.

Modalità di pagamento ammesso

Il pagamento della retribuzione o del compenso dovrà avvenire tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico bancario disposto sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato;

  • strumenti di pagamento elettronico;

  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento.

Sanzioni

Nel caso di utilizzo di pagamento in contanti della retribuzione o dei compensi o di modalità diversa che non consenta la tracciabilità, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro.

E’ importante poi segnalare che** la firma apposta sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento ma si qualifica solo come ricevuta di consegna.**

La prova del pagamento dovrà avvenire solo mediante esibizione della registrazione del pagamento tracciabile.

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