Informative area lavoro
È in vigore dal 22 maggio la Legge 69 di conversione del DL 41 > recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Poche le novità riguardanti i datori di lavoro.
Viene infatti sostanzialmente confermato tutto l’impianto degli ammortizzatori sociali Covid:
Periodo di validità dal 26 marzo (DL 41 prevedeva dal 1° aprile) al 30 giugno 2021 senza pagamento del contributo addizionale. Sono ammessi i lavoratori in forza alla data del 23 marzo.
Periodo di validità dal 26 marzo (DL 41 prevedeva dal 1° aprile) al 31 dicembre 2021 senza pagamento del contributo addizionale. Sono ammessi i lavoratori in forza alla data del 23 marzo.
Viene anche confermata la facoltà di prorogare senza causale il contratto a tempo determinato. Fermo restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Una vera novità, peraltro molto attesa, riguarda la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’innalzamento della soglia di esenzione, da euro 258,23 ad euro 516,46, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti.
Il limite di esenzione trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits. In via esemplificativa e non esaustiva, nel 2021, non sono soggetti nel limite di esenzione di euro 516,46:
voucher di ogni tipo (buoni acquisto, buoni carburante, ecc)
auto ad uso promiscuo,
generi in natura prodotti dall’azienda,
polizze assicurative extra professionali, ecc.
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