Certificazione unica | info n. 8/2025

Informative area lavoro

Entro il 17 marzo 2025, coloro che nel 2024 hanno corrisposto redditi soggetti a ritenuta, devono provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche ed a consegnare le stesse ai destinatari.

Tali certificazioni potranno essere predisposte direttamente da voi oppure potrete incaricare lo studio.

Qui di seguito trovate il questionario che vi chiediamo di compilare e restituire allo studio entro il 31 gennaio 2025, segnalandoci le vostre intenzioni.

Questo adempimento riguarda:

  • tutti i sostituti d’imposta ossia tutti coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25–bis, 25–ter, 25-quater e 29 del DPR n. 600/1973 e art. 33, co. 4 del DPR n. 42/1988;

  • tutti coloro che hanno versato premi INAIL (ad eccezione degli artigiani);

e consiste nel redigere

  • Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;

  • Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;

  • Certificazione relativa alle locazioni brevi.

  • nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 17 marzo 2025.

Il sostituto d’imposta potrà inviare telematicamente le C.U. direttamente o tramite un intermediario abilitato ed avrà facoltà di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni che coinvolgono il personale rispetto a quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le C.U. del personale subordinato e parasubordinato saranno predisposte ed inviate dallo studio.

** **Per le C.U. di lavoro autonomo il datore di lavoro potrà:

  • redigere direttamente le Certificazioni Uniche ed inviare direttamente il file telematico secondo il tracciato ministeriale;

  • incaricare lo Studio sia di redigere le Certificazioni Uniche che di inviare il file telematico

  • incaricare lo Studio solo per l’invio del file telematico delle Certificazioni Uniche da voi predisposte.

**UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI **

Entro il ** 31 marzo  2025**, coloro che nel 2024  hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, dovranno rilasciare ai percettori la Certificazione CUPE.

Quest’ultima non andrà rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter DPR n. 600/1973.

Vi informiamo che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione rettificativa è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Attendiamo il questionario allegato, compilato e restituito entro il 31 gennaio 2025.

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