Certificazione unica | info n. 13/2021

Informative area lavoro

Entro il 16 marzo 2021, coloro che nel 2020 hanno corrisposto redditi soggetti a ritenuta, devono provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche ed a consegnare le stesse ai diretti destinatari.

Tali certificazioni potranno essere predisposte direttamente da voi oppure potrete incaricare lo studio.

Qui di seguito trovate il questionario che vi chiediamo di compilare e restituire allo studio entro il 12 febbraio 2021, segnalandoci le vostre intenzioni.

Questo adempimento riguarda:

  • tutti i sostituti d’imposta ossia tutti coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25–bis, 25–ter e 29 del DPR n. 600/1973 e art. 33, co. 4 del DPR n. 42/1988;

  • tutti coloro che hanno corrisposto compensi a soggetti che hanno optato per regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario ex art. 1, co. 54-89 della L. 190/2014, regime dei minimi ex art. 27, co. 1 e 2 D.L. 98/2011 etc);

  • tutti coloro che hanno versato premi INAIL (ad eccezione degli artigiani);

e consiste

  • nella consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati ed assimilati (attività che rientra nel mandato per la gestione del personale);

  • nella consegna della Certificazione Unica agli agenti e ai professionisti titolari di partita IVA;

  • nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 16 marzo 2021.

Il sostituto d’imposta potrà inviare telematicamente le C.U. direttamente o tramite un intermediario abilitato ed avrà facoltà di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni che coinvolgono il personale rispetto a quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le C.U. del personale subordinato e parasubordinato saranno predisposte ed inviate dallo studio.

Per le C.U. di lavoro autonomo ciascuno potrà:

  • redigere direttamente le Certificazioni e creare il file telematico secondo il tracciato ministeriale;

  • inviare telematicamente il file tramite Entratel e Fiscoonline;

  • incaricare lo studio di fare per voi uno o entrambi questi adempimenti.

**UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI **

Entro il 31 marzo 2021, coloro che nel 2020 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, dovranno rilasciare ai percettori la Certificazione CUPE.

Quest’ultima non andrà rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter DPR n. 600/1973.

Vi informiamo che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione rettificativa è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Attendiamo il questionario allegato, compilato e restituito entro il 12 febbraio.

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