Informative area lavoro
Dal 9 settembre 2017 entrano in vigore le nuove regole gestionali dei buoni pasto. Così ha disposto il Decreto ministeriale delle infrastrutture e dello sviluppo economico n. 122/2017.
La disposizione ministeriale prevede:
la limitazione di utilizzo in unica soluzione dei buoni pasto: dal 9 settembre non sarà più possibile spendere più di 8 buoni al giorno;
la definizione degli utilizzatori dei buoni: dipendenti full-time, dipendenti part-time anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, collaboratori.
Precedentemente era dubbia la legittimità di erogazione dei buoni pasto a favore di lavoratori con orario di lavoro parziale non comprendente la pausa pranzo. In questi casi era prudenziale istituire un regolamento aziendale che prevedesse questa casistica e rendesse quindi legittima l’erogazione.
E’ affermato con forza che i buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale, che non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro.
Ogni buono in forma cartacea e/o elettronico dovrà contenere:
il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
il valore facciale espresso in valuta corrente;
il termine temporale di utilizzo;
uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
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