Eventi
Proseguiamo con l’esame del primo consiglio della guida “10 CONSIGLI PER LA TUA VIDEOSORVEGLIANZA“. Rimanendo sul tema dei “cartelli informativi”, rispondiamo oggi al seguente quesito: VIDEOSORVEGLIANZA E INFORMATIVA – Che informativa minima devono fornire? Abbiamo chiesto delucidazioni in merito all’Avv. Silvia Di Virgilio dello studio LexAroundMe.
Ecco il suo intervento.
L’informativa agli interessati oggetto delle riprese di videosorveglianza è sempre necessaria. La materia della videosorveglianza è caratterizzata dalla particolarità della doppia informativa:
Un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata”), che trae la sua esistenza dall’abrogato art. 13 comma 3 del vecchio Codice Privacy (che recitava: “Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico”)
Un’informativa completa che deve essere resa conformemente a quanto disposto dal GDPR.
Questo primo avviso può contenere un’icona grafica esplicativa, che sia facilmente visibile, comprensibile, chiaramente leggibile e che indichi una panoramica significativa del trattamento previsto (articolo 12 GDPR). I segni possono eventualmente essere diversificati al fine di informare se le immagini vengono solo visionate o anche registrate.
In particolare, l’informativa minima, ai sensi del punto 3.1 del provvedimento del 2010 deve:
essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
La ratio dell’informativa minima è molto semplice.
Il Garante privacy ha voluto fare in modo che gli interessati siano sempre informati già al momento dell’accesso a una zona videosorvegliata. L’informativa minima è una sorta di “pre-informativa”, definita di primo livello con le informazioni più utili e immediate per l’interessato.
Le linee guida europee prevedono che l’avviso debba:
identificare il “titolare” e, nel caso, il suo rappresentante;
specificare la finalità della sorveglianza;
informare l’interessato dell’esistenza dei suoi diritti;
riportare informazioni sugli aspetti più impattanti del trattamento, quali ad esempio: gli interessi legittimi perseguiti dal titolare o da una terza parte;
menzionare chiaramente se le immagini vengono registrate e riportare informazioni sugli aspetti del trattamento che potrebbero non essere ovvi e scontati per l’interessato, ad esempio: se sia prevista la trasmissione dei dati a terzi (in particolare se al di fuori dell’UE) e il periodo di conservazione. In assenza di queste specifiche l’interessato potrà supporre che esista il solo monitoraggio dal vivo (senza alcuna registrazione o trasmissione di dati a terzi);
fornire informazioni di contatto del titolare (e anche del DPO se presente) e dare tutti i riferimenti per la consultazione dell’informativa estesa, sia essa raggiungibile online o offline.
All’informativa minima segue l’informativa “completa” resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Le linee guida consigliano inoltre di fornire un link o un codice QR per visionare l’informativa estesa in formato digitale, via web.
Una raccomandazione: che ci sia coerenza nell’utilizzo delle medesime finalità del trattamento per l’informativa minima e per l’informativa completa.
Ogni aggiornamento, ogni evento e ogni approfondimento che condividiamo nasce con uno scopo preciso: fornire strumenti concreti per affrontare le sfide di oggi e costruire con lucidità il domani. Esplora ciò che Studio Pozzi mette a disposizione per aiutare imprenditori e HR a prendere decisioni più consapevoli, sicure e strategiche.