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Studio Pozzi - Consulenti del lavoro e commercialisti associati
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Quello che facciamo è chiaro, come lo facciamo fa davvero la differenza

Siamo Commercialisti e Consulenti del lavoro

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Servizi personalizzati, complementari e integrati

Il nostro obiettivo è offrire una consulenza davvero utile. Analizziamo con cura ogni contesto per costruire soluzioni su misura, capaci di accompagnare le imprese nelle scelte quotidiane e nei momenti strategici, con competenze integrate e visione d’insieme.

01

Consulenza aziendale

Accompagniamo le imprese nel miglioramento della gestione interna e nella costruzione di percorsi di crescita sostenibili. Poniamo grande attenzione all’evoluzione normativa, alle opportunità derivanti da politiche di sviluppo e all’adozione di soluzioni innovative. L’obiettivo è costruire un supporto efficace, che unisca qualità e quantità dei servizi, e che possa essere un punto di riferimento costante per la direzione e l’organizzazione aziendale.

Consulenza
    aziendale

02

Consulenza del lavoro

Affrontiamo ogni questione relativa alla gestione del personale con una visione integrata, che unisce competenze giuslavoristiche, fiscali e strategiche. Aiutiamo l’impresa a trovare il giusto equilibrio tra esigenze organizzative e diritti delle persone, valorizzando la forza lavoro come leva di sviluppo. Offriamo consulenze mirate e piani di assistenza continuativa, utili ad affrontare situazioni specifiche e a costruire un ambiente solido, conforme e capace di crescere nel tempo.

Consulenza
    del lavoro

03

Consulenza fiscale

Ci occupiamo della gestione fiscale e contabile con un approccio scrupoloso e orientato alla trasparenza. Aiutiamo l’impresa a interpretare i dati economico-finanziari, a rispettare gli adempimenti, a ridurre i margini di rischio e ad affrontare eventuali criticità. Grazie a competenze aggiornate e a un controllo puntuale di scadenze e normative, ti offriamo un supporto operativo che semplifica la gestione e rafforza le decisioni.

Consulenza
    fiscale

Articoli recenti

Ogni aggiornamento è un’occasione per capire meglio il presente e prepararsi al futuro. In questa sezione trovi articoli, circolari, comunicazioni ed eventi formativi pensati per imprenditori, manager e professionisti che vogliono essere informati in modo semplice, affidabile e puntuale. Parliamo di lavoro, fisco, strategia e welfare con un approccio chiaro e orientato alle decisioni.

Eventi

Rinviato l’obbligo di stipulare polizze per i rischi catastrofali | info n. 15bis/2025

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche delle imprese danneggiate.

Soggetti obbligati Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutti i titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti non iscritti in Camera di Commercio. In particolare si tratta di imprese: con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia; tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese

Beni oggetto di copertura assicurativa Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo. Si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali L’assicurazione dovrebbe coprire tutti i beni che l’imprenditore ha in godimento anche se non di sua proprietà (locazione, comodato, leasing)

Eventi assicurati I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni

Condizioni assicurative I premi, ossia l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati

Termine per adempiere Il termine per adeguarsi è il 31 marzo 2025.

Sanzioni Al momento non è prevista una specifica sanzione per le imprese destinatarie dell’obbligo che non adempiono. Tuttavia ci sono conseguenze di altro genere da tenere in considerazione.

Esclusioni Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (esempio in caso di beni in leasing con polizza inclusa nel contratto). Nel caso di immobili locati, la copertura assicurativa delle attrezzature contenute nell’immobile è sempre a carico dell’affittuario mentre la copertura dell’immobile può essere  concordata tra le parti ma sempre nell’interesse del proprietario.

Le imprese inadempienti, oltre a non avere nessun tipo di supporto per la riparazione dei danni subiti,  saranno penalizzate nell’ambito del merito creditizio e avranno una maggiore difficoltà ad ottenere finanziamenti. Saranno inoltre escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

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Informative

Rinviato l’obbligo di stipulare polizze per i rischi catastrofali | info n. 15bis/2025

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche delle imprese danneggiate.

Soggetti obbligati Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutti i titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti non iscritti in Camera di Commercio. In particolare si tratta di imprese: con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia; tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese

Beni oggetto di copertura assicurativa Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo. Si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali L’assicurazione dovrebbe coprire tutti i beni che l’imprenditore ha in godimento anche se non di sua proprietà (locazione, comodato, leasing)

Eventi assicurati I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni

Condizioni assicurative I premi, ossia l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati

Termine per adempiere Il termine per adeguarsi è il 31 marzo 2025.

Sanzioni Al momento non è prevista una specifica sanzione per le imprese destinatarie dell’obbligo che non adempiono. Tuttavia ci sono conseguenze di altro genere da tenere in considerazione.

Esclusioni Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (esempio in caso di beni in leasing con polizza inclusa nel contratto). Nel caso di immobili locati, la copertura assicurativa delle attrezzature contenute nell’immobile è sempre a carico dell’affittuario mentre la copertura dell’immobile può essere  concordata tra le parti ma sempre nell’interesse del proprietario.

Le imprese inadempienti, oltre a non avere nessun tipo di supporto per la riparazione dei danni subiti,  saranno penalizzate nell’ambito del merito creditizio e avranno una maggiore difficoltà ad ottenere finanziamenti. Saranno inoltre escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

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Informative

Rinviato l’obbligo di stipulare polizze per i rischi catastrofali | info n. 15bis/2025

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche delle imprese danneggiate.

Soggetti obbligati Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutti i titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti non iscritti in Camera di Commercio. In particolare si tratta di imprese: con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia; tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese

Beni oggetto di copertura assicurativa Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo. Si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali L’assicurazione dovrebbe coprire tutti i beni che l’imprenditore ha in godimento anche se non di sua proprietà (locazione, comodato, leasing)

Eventi assicurati I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni

Condizioni assicurative I premi, ossia l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati

Termine per adempiere Il termine per adeguarsi è il 31 marzo 2025.

Sanzioni Al momento non è prevista una specifica sanzione per le imprese destinatarie dell’obbligo che non adempiono. Tuttavia ci sono conseguenze di altro genere da tenere in considerazione.

Esclusioni Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (esempio in caso di beni in leasing con polizza inclusa nel contratto). Nel caso di immobili locati, la copertura assicurativa delle attrezzature contenute nell’immobile è sempre a carico dell’affittuario mentre la copertura dell’immobile può essere  concordata tra le parti ma sempre nell’interesse del proprietario.

Le imprese inadempienti, oltre a non avere nessun tipo di supporto per la riparazione dei danni subiti,  saranno penalizzate nell’ambito del merito creditizio e avranno una maggiore difficoltà ad ottenere finanziamenti. Saranno inoltre escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

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Comunicazioni

Rinviato l’obbligo di stipulare polizze

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche delle imprese danneggiate.

Soggetti obbligati

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutti i titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti non iscritti in Camera di Commercio. In particolare si tratta di imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese

Beni oggetto di copertura assicurativa

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo. Si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali L’assicurazione dovrebbe coprire tutti i beni che l’imprenditore ha in godimento anche se non di sua proprietà (locazione, comodato, leasing)

Eventi assicurati I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni

Condizioni assicurative I premi, ossia l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati

Termine per adempiere Il termine per adeguarsi è il 31 marzo 2025.

Sanzioni Al momento non è prevista una specifica sanzione per le imprese destinatarie dell’obbligo che non adempiono. Tuttavia ci sono conseguenze di altro genere da tenere in considerazione.

Esclusioni Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (esempio in caso di beni in leasing con polizza inclusa nel contratto). Nel caso di immobili locati, la copertura assicurativa delle attrezzature contenute nell’immobile è sempre a carico dell’affittuario mentre la copertura dell’immobile può essere  concordata tra le parti ma sempre nell’interesse del proprietario.

Le imprese inadempienti, oltre a non avere nessun tipo di supporto per la riparazione dei danni subiti,  saranno penalizzate nell’ambito del merito creditizio e avranno una maggiore difficoltà ad ottenere finanziamenti. Saranno inoltre escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

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La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche delle imprese danneggiate.

Soggetti obbligati Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutti i titolari di partita IVA ad eccezione dei professionisti non iscritti in Camera di Commercio. In particolare si tratta di imprese: con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia; tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese

Beni oggetto di copertura assicurativa Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo. Si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali L’assicurazione dovrebbe coprire tutti i beni che l’imprenditore ha in godimento anche se non di sua proprietà (locazione, comodato, leasing)

Eventi assicurati I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni

Condizioni assicurative I premi, ossia l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore, vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati

Termine per adempiere Il termine per adeguarsi è il 31 marzo 2025.

Sanzioni Al momento non è prevista una specifica sanzione per le imprese destinatarie dell’obbligo che non adempiono. Tuttavia ci sono conseguenze di altro genere da tenere in considerazione.

Esclusioni Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (esempio in caso di beni in leasing con polizza inclusa nel contratto). Nel caso di immobili locati, la copertura assicurativa delle attrezzature contenute nell’immobile è sempre a carico dell’affittuario mentre la copertura dell’immobile può essere  concordata tra le parti ma sempre nell’interesse del proprietario.

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